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Cannavale Immobiliare · 9 settembre 2026

Affrancazione Prezzo Massimo Roma: Cos'è e Quando Serve

Affrancazione dal prezzo massimo di cessione a Roma: cos'è, da dove nasce il vincolo PEEP, il limite dei 5 anni dal primo trasferimento e quando serve per vendere.

Affrancazione Prezzo Massimo Roma: Cos'è e Quando Serve

Affrancazione dal Prezzo Massimo a Roma: Cos'è e Quando Serve per Vendere

Un proprietario riceve una proposta di acquisto in linea con il mercato, firma il preliminare, fissa il rogito. Poi il notaio esamina la provenienza e si ferma: l'immobile ricade in un Piano di Zona e la convenzione con il Comune fissa un prezzo massimo di cessione ben inferiore a quello pattuito. La banca dell'acquirente sospende la delibera del mutuo. La vendita si blocca.

È una scena che a Roma si ripete quotidianamente, perché la Capitale conta 118 Piani di Zona e decine di migliaia di alloggi ancora vincolati. Il rimedio esiste, è previsto dalla legge e si chiama affrancazione. Ma va attivato prima di mettere l'immobile sul mercato, non la settimana del rogito.

Cos'è l'affrancazione dal prezzo massimo di cessione

L'affrancazione è la procedura amministrativa con cui il proprietario, versando un corrispettivo a Roma Capitale, ottiene la rimozione definitiva del vincolo sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione contenuto nella convenzione urbanistica.

Una volta affrancato e trascritto l'atto, l'immobile può essere venduto o locato al libero mercato, senza tetti di prezzo e senza vincoli di natura soggettiva sugli acquirenti.

Attenzione a non confonderla con un'altra pratica: l'affrancazione non è la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Sono due procedure distinte, con presupposti e corrispettivi diversi, che in molti casi conviene coordinare ma che restano concettualmente separate. Ci torniamo più avanti.

L'origine del vincolo: dai P.E.E.P. alla convenzione con il Comune

Per capire perché una casa possa avere un prezzo "imposto", bisogna risalire alla Legge 167 del 1962, che introdusse i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.). L'obiettivo era dotare i Comuni di uno strumento urbanistico per acquisire aree — di norma tramite esproprio — da destinare all'edilizia residenziale a costi contenuti, in una fase di fortissima pressione demografica sulle periferie urbane.

Il meccanismo operativo arriva con la Legge 865 del 1971, in particolare con l'articolo 35. Il Comune non regala l'area: la assegna a cooperative e imprese costruttrici in due forme alternative.

  • Concessione del diritto di superficie, tipicamente per 60 o 99 anni: l'area resta di proprietà comunale, il fabbricato è del privato.
  • Cessione dell'area in diritto di proprietà, con vincoli comunque stabiliti in convenzione.

In entrambi i casi si stipula una convenzione che, a fronte del vantaggio economico ottenuto sull'area, impone i corrispettivi obblighi: il prezzo massimo a cui l'alloggio può essere ceduto e il canone massimo a cui può essere locato. È il patto originario dell'edilizia convenzionata — terreno a costo agevolato in cambio di calmierazione del prezzo.

A Roma questo modello ha costruito interi quartieri. Nel quadrante sud e sud-costiero riguarda comparti di edilizia convenzionata come Acilia, Dragoncello, Casal Bernocchi, Mezzocammino, oltre a molte aree di Ostia e dell'entroterra ostiense.

Perché il vincolo non si esaurisce con la prima vendita

Per anni si è ritenuto — anche in buona fede, e talvolta anche in atti notarili — che il tetto di prezzo riguardasse solo la prima assegnazione e che le rivendite successive fossero libere.

Quella lettura è stata smentita. Con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18135 del 2015 si è affermato che il vincolo ha natura reale: circola insieme all'immobile e permane fino a quando non viene rimosso con la procedura di affrancazione prevista dall'art. 31, comma 49-bis, della Legge 448/1998. Gli interventi legislativi successivi (D.L. 70/2011 conv. L. 106/2011 e D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018) hanno confermato questa impostazione.

Le conseguenze pratiche sono pesanti e vanno conosciute prima di firmare qualsiasi cosa:

  • Il notaio si ferma. In assenza di affrancazione, molti professionisti non rogitano una vendita a prezzo di libero mercato.
  • La banca blocca il mutuo. Gli istituti applicano criteri sempre più stringenti sugli immobili in Piano di Zona.
  • Il prezzo eccedente è ripetibile. L'art. 31, comma 49-quater, stabilisce che, in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. Tradotto: l'acquirente può chiedere indietro l'eccedenza, anche a distanza di anni.

Questo terzo punto è quello che genera il contenzioso più insidioso, perché colpisce vendite già concluse e apparentemente definitive.

Il limite dei 5 anni dal primo trasferimento

Qui si concentra l'errore più diffuso tra i proprietari.

L'art. 31, comma 49-bis della Legge 448/1998 consente la rimozione dei vincoli dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

"Primo trasferimento" non significa il vostro acquisto. Si tratta del primo atto intervenuto tra il soggetto che ha sottoscritto la convenzione con il Comune — la cooperativa o l'impresa concessionaria/cessionaria — e il primo assegnatario o acquirente dell'alloggio.

La differenza è sostanziale. Chi ha comprato una casa in Piano di Zona nel 2024 da un privato spesso teme di dover attendere il 2029. In realtà, se il fabbricato è stato assegnato per la prima volta nel 2005, i cinque anni sono maturati da tempo e l'immobile è già affrancabile oggi.

Il risvolto vale anche al contrario: nei comparti di più recente realizzazione, dove il primo trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, la pratica non è ancora presentabile. In quel caso l'unica strada è programmare la vendita nel rispetto del prezzo massimo vigente, calcolandolo correttamente, oppure attendere la maturazione del termine.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210 del 2021, ha inquadrato questo termine quinquennale come coerente con la scelta di fondo del legislatore per la non perpetuità dei vincoli dell'edilizia convenzionata. Il vincolo, insomma, è pensato per essere rimosso.

Chi può presentare l'istanza

Oltre al proprietario attuale dell'alloggio, la Legge 136/2018 ha esteso la legittimazione a chiunque vi abbia interesse, anche se non è più titolare di diritti reali sull'immobile.

È una previsione preziosa: consente all'ex proprietario che in passato ha venduto a un prezzo superiore al massimo consentito di sanare la situazione a posteriori, neutralizzando la richiesta di restituzione della differenza.

Affrancazione o trasformazione del diritto di superficie?

Le due pratiche rispondono a esigenze diverse.


Affrancazione

Trasformazione

Cosa fa

Rimuove il tetto al prezzo di vendita e al canone

Converte il diritto di superficie in piena proprietà

Su cosa incide

Sulla commerciabilità a libero mercato

Sulla titolarità dell'area e sulla scadenza della concessione

Serve per vendere?

Sì, quando c'è il vincolo di prezzo

Non sempre, ma incide su valore e appetibilità


Esiste inoltre una terza fattispecie, spesso citata in modo impreciso: la Deliberazione di Roma Capitale n. 10/2022 disciplina lo scioglimento dei vincoli decorsi vent'anni dalla convenzione, ma riguarda esclusivamente alcuni immobili in diritto di proprietà, non quelli in diritto di superficie, e richiede una verifica puntuale della singola convenzione. Non è una scorciatoia generalizzata.

Quanto costa affrancare a Roma oggi

Il corrispettivo si calcola a partire dal criterio dell'art. 31, comma 48, ridotto secondo quanto previsto dal Decreto MEF n. 151/2020 e ulteriormente abbattuto in funzione degli anni già trascorsi dalla stipula della convenzione. Incidono la quota millesimale dell'unità, il Piano di Zona di appartenenza e la data della convenzione.

Il dato che molti proprietari ignorano riguarda il valore venale delle aree: la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 113 dell'8 giugno 2023 ha aggiornato i valori venali dei terreni nei Piani di Zona, con riduzioni medie nell'ordine di un terzo e punte più marcate in alcune aree.

L'effetto è concreto: affrancare oggi costa sensibilmente meno rispetto a pochi anni fa. Per un appartamento di 100-120 mq gli ordini di grandezza correnti del corrispettivo verso il Comune si collocano indicativamente tra i 2.000 e i 4.500 euro, cui vanno aggiunti l'onorario tecnico per la relazione asseverata e i costi di atto e trascrizione. Resta però una stima orientativa: solo il calcolo sulla specifica convenzione restituisce l'importo reale.

Le due strade procedurali

Procedura ordinaria. Si presenta istanza a Roma Capitale, gli uffici svolgono l'istruttoria e comunicano l'importo dovuto. Percorso sempre praticabile, ma con tempi meno prevedibili, perché la quantificazione arriva a valle dell'istruttoria.

Procedura semplificata asseverata. Introdotta con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 103 del 5 giugno 2020, consente di presentare l'istanza in autocertificazione con una relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato, che calcola direttamente il corrispettivo. Le istanze si depositano oggi sulla piattaforma SIAT di Roma Capitale. È la via preferibile quando c'è una compravendita già avviata o un mutuo in lavorazione, perché l'importo è noto subito.

In entrambi i casi si chiude con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetto a trascrizione nei registri immobiliari. Senza trascrizione, l'affrancazione non è opponibile.

Quando serve davvero: la verifica in quattro passaggi

Prima di pubblicare l'annuncio, non prima del rogito:

  1. Recuperare la convenzione originaria e il titolo di provenienza, per accertare se esista un vincolo di prezzo massimo e in quale forma sia stata concessa l'area.
  2. Individuare la data del primo trasferimento e verificare la maturazione del quinquennio.
  3. Stimare il corrispettivo con i valori venali aggiornati e la quota millesimale corretta.
  4. Decidere la strategia: affrancare prima di andare sul mercato, oppure gestire l'affrancazione in parallelo alla trattativa, con clausole adeguate nel preliminare.

Il quarto punto è quello che più spesso viene sottovalutato. Un preliminare firmato senza disciplinare chi sostiene il corrispettivo di affrancazione, entro quali termini e con quali conseguenze in caso di ritardo dell'istruttoria, è un contenzioso in potenza.

Gli errori più costosi

  • Vendere confidando che "tanto il vincolo è decaduto". Dopo il 2015 questa convinzione ha prodotto cause di restituzione del prezzo.
  • Calcolare i cinque anni dal proprio acquisto anziché dal primo trasferimento, rinviando inutilmente una pratica già presentabile.
  • Confondere affrancazione e trasformazione, pagando per la pratica sbagliata o presentandone una sola quando ne servivano due.
  • Fissare il prezzo di vendita senza sapere se l'immobile è vincolato, con il rischio di dover rinegoziare a trattativa avanzata.
  • Attivarsi a rogito già fissato, quando i tempi tecnici non consentono più di chiudere.

Domande frequenti

Devo aspettare cinque anni dal mio acquisto per affrancare? No. Il termine decorre dal primo atto di trasferimento tra il soggetto convenzionato con il Comune e il primo assegnatario. Nella maggior parte dei Piani di Zona romani è già ampiamente maturato.

L'affrancazione vale anche per gli immobili in diritto di proprietà? Sì. La procedura riguarda gli alloggi realizzati su aree ricomprese nei Piani di Zona sia concesse in diritto di superficie sia cedute in diritto di proprietà, purché la convenzione contenga il vincolo di prezzo.

Ho già venduto sopra il prezzo massimo. Posso ancora rimediare? Sì. La normativa consente di presentare istanza anche a chi non è più titolare di diritti reali sull'immobile, con efficacia sanante rispetto alla vendita già conclusa.

Quanto tempo richiede la pratica? Dipende dalla completezza della documentazione e dalla via scelta. La procedura semplificata asseverata riduce sensibilmente l'incertezza, perché il corrispettivo è determinato subito.

Affrancare aumenta il valore dell'immobile? Rimuove il tetto di prezzo e allarga la platea di acquirenti e di banche disponibili a finanziare l'operazione. In termini di prezzo realizzabile e di tempi di vendita, l'impatto è generalmente rilevante.


Gestiamo la pratica di affrancazione dall'inizio alla fine

Immobiliare Cannavale segue da oltre quarant'anni le compravendite più complesse del quadrante sud e costiero di Roma, comprese quelle su immobili gravati da vincoli convenzionali.

Ci occupiamo dell'intero percorso: recupero della convenzione e del titolo di provenienza, verifica della decorrenza del quinquennio, calcolo del corrispettivo con i valori venali aggiornati, predisposizione della relazione tecnica asseverata, deposito dell'istanza su piattaforma SIAT, coordinamento con il notaio fino alla trascrizione dell'atto. E, in parallelo, la costruzione della strategia di vendita, perché una pratica di affrancazione ha senso soltanto se è calibrata sull'operazione immobiliare che deve rendere possibile.

Non aspettate il rogito per scoprire di avere un vincolo. Contattateci per una verifica preliminare della vostra convenzione: sapremo dirvi se l'immobile è affrancabile, quanto costa e in quanto tempo.

Il presente articolo ha finalità informative. Ogni convenzione presenta specificità proprie: la fattibilità e il corrispettivo vanno sempre verificati sul singolo atto.